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![]() MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. "ALBERTO MANZI" REGOLAMENTO D’ISTITUTO Indice | ||||||||||||
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PREMESSA CAPITOLO I: NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE CAPITOLO II:VIGILANZA SUGLI ALUNNI CAPITOLO III: NORME DI COMPORTAMENTO GENITORI-ALUNNI CAPITOLO IV: NORME DI COMPORTAMENTO PERSONALE DOCENTE CAPITOLO V: NORME DI COMPORTAMENTO PERSONALE NON DOCENTE CAPITOLO VI: VISITE CULTURALI, CAMPI SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE | ||||||||||||
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PREMESSA La formazione dei futuri cittadini, il rispetto della convivenza democratica sono alla base della scuola intesa come luogo educativo dove si vive tutti insieme e dove si elabora cultura. In questo documento sono state raccolte le norme di comportamento che docenti, alunni, genitori e tutto il personale della scuola applicano durante il giorno. | ||||||||||||
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CAPITOLO I Norme di comportamento generale Art. 1.La scuola, luogo di educazione e cultura esige un comportamento civile e responsabile che rispetti negli atteggiamenti, nel linguaggio e nell’abbigliamento la dignità della persona di ciascuno. Art. 2. Il personale della scuola, docente e non docente, deve sentirsi responsabile del fatto che i locali, il materiale e le attrezzature vanno rispettati e mantenuti in grado di rendere servizio alla comunità. Art. 3. Come previsto dalla Legge n°3/03 art.51 “tutela della salute dei non fumatori”, è fatto divieto di fumare nei locali della scuola e in giardino quando si è in presenza degli alunni. Art. 4. E ' vietato tenere i cellulari accesi durante l’attività didattica. In caso di emergenza il personale di portineria o di segreteria provvederà a contattare la persona interessata. Art. 5. Il Dirigente scolastico, salvo impedimenti per motivi di servizio, riceve tutti i giorni previo appuntamento. Art. 6. La segreteria è aperta al pubblico secondo gli orari affissi. Art. 7. E’ vietato introdurre animali nei locali della scuola, salvo deroghe particolari legate a progetti, laboratori, programmazioni. Art. 8. Il personale docente e non docente, i genitori e gli estranei sono tenuti a non parcheggiare le auto nel cortile della scuola, salvo particolari disposizioni del Dirigente scolastico. | ||||||||||||
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CAPITOLO II Vigilanza sugli alunni Art. 9.Gli alunni affidati dalla famiglia alla scuola hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza e incolumità. Art. 10. Gli insegnanti hanno obbligo, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia ch’essa si svolga dentro l'edificio sia che si svolga all'esterno (ricreazioni, visite e viaggi d’istruzione ecc.) di un'assidua vigilanza e di affidare al personale ATA l’alunno che debba uscire dall’aula. Art. 11. Gli insegnanti annotano sul Registro di classe gli avvisi dettati o la consegna di circolari individuali, controllano puntualmente ogni mattina alla prima ora di lezione firme dei genitori, giustificazioni, assenze, ritardi, ecc. Art. 12. È compito del personale non docente accompagnare gli alunni in ritardo nelle rispettive classi e prelevare quelli in uscita anticipata. Art. 13. Al cambio dell’ora ogni docente, prima di allontanarsi dalla classe, deve assicurarsi che vi sia la dovuta vigilanza sugli alunni da parte del docente che subentra e che è tenuto ad essere puntuale. Art. 14. Al cambio dell’ora il docente lascia la Classe al collaboratore scolastico del piano quando il collega è assente, ovvero in ritardo, ovvero non può raggiungere la Classe per qualsiasi motivo (es. deve attendere a sua volta il cambio). Art. 15. Per situazioni particolari (es. spostamenti in altre sedi) il docente concorda all’inizio dell’anno scolastico con il Dirigente o con un suo collaboratore o con i colleghi interessati specifiche modalità di cambio dell’ora. Art. 16. Gli insegnanti hanno l'obbligo (CCNL 2003/05) di essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni. Art. 17. Nelle aule la vigilanza spetta al personale docente, nei bagni e nei corridoi ai collaboratori scolastici, anche durante la ricreazione. Art. 18. In caso di sciopero il personale docente in servizio ed i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza sugli alunni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Eventuali modifiche all’orario scolastico dovute alla partecipazione dei docenti alle assemblee sindacali verranno comunicate in anticipo alle famiglie degli alunni per iscritto. Art. 19. In caso di malessere improvviso da parte dell'alunno è cura del docente fare informare telefonicamente la famiglia, che lo verrà a prelevare. Nel caso in cui il familiare sia impossibilitato, è necessaria una delega ad altra persona maggiorenne, che dovrà esibire il documento personale. Art. 20. È fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione, di accedere, di circolare, di avere contatti con gli alunni o di operare nelle strutture interne. Art. 21. È fatto divieto d'uso di tutte quelle parti o zone dell'edificio scolastico, pertinenze interne ed esterne interdette, ritenute pericolose o improvvisamente ritenibili tali. Art. 22. Durante le attività libere e/o coordinate in giardino, i docenti devono sorvegliare gli alunni, nel rispetto sia di chi sta svolgendo attività diverse e sia di strutture o lavori messi in opera per il miglioramento degli spazi comuni. | ||||||||||||
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CAPITOLO III Norme di comportamento Genitori-Alunni Art. 23. Per ogni alunno i genitori devono depositare in Segreteria il numero di telefono di casa, quello di reperibilità sul luogo di lavoro o il cellulare e segnalare eventuali cambi di indirizzo o di recapito telefonico. Art. 24. È d'obbligo, all'inizio di ogni anno scolastico, dichiarare per iscritto, eventuali allergie o intolleranze alimentari, anche sospette. Art. 25. È d'obbligo frequentare regolarmente e rispettare gli orari di entrata e di uscita. Gli alunni che arrivano a Scuola con un ritardo non superiore ai 10 minuti,accompagnati da un genitore o muniti di giustificazione di un genitore o di chi ne fa le veci, sono ammessi in classe direttamente dall’insegnante della prima ora. Art. 26. Gli alunni che arrivano a Scuola con un ritardo di oltre 10 minuti e senza la giustificazione di un genitore o di chi ne fa le veci, devono attendere nell’atrio fino all’ora successiva e sono ammessi in classe solo dal Dirigente o da un suo collaboratore. Tale ritardo va giustificato entro il giorno dopo. Art. 27. L’uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è concessa solo se è possibile affidarli direttamente ad un genitore o a chi ne fa le veci o ad altra persona delegata (regolarmente munito di documento di identità e/o di delega scritta). Art. 28. Non si accettano più di tre ritardi e più di tre uscite anticipate a quadrimestre (1. sempre con giustificazione, 2. sollecitare le famiglie, 3. avvertire la Presidenza). Art. 29. Per la somministrazione di medicinali da parte del personale della scuola si rimanda alla normativa vigente. Art. 30. Nei casi di assenze prolungate, il docente è tenuto ad informare il Dirigente scolastico. Art. 31. Ogni assenza deve essere giustificata su apposito libretto dai genitori o da chi ne fa le veci. Se superiore a cinque giorni, anche se coincidente con periodi di vacanza, deve essere accompagnata da certificato medico come previsto dalla ASL. In ogni caso, per la certificazione medica, devono essere rispettate le norme per la riammissione in classe previste dal Servizio Sanitario. L'alunno, che è stato assente più di cinque giorni ed al suo rientro non abbia il certificato medico non può essere riammesso in classe. Art. 32. Un genitore separato che ha il figlio in affidamento, se lo ritiene opportuno, deve dichiarare per iscritto in quale giorno è consentito all'altro coniuge vedere il proprio figlio. Tale informazione, riservata, sarà utilizzata dalla scuola esclusivamente nel caso in cui il genitore non affidatario faccia richiesta di vedere e/o riprendere il figlio. Art. 33. I genitori devono aver cura di controllare che i propri figli eseguano i compiti assegnati per casa; in caso di impossibilità sarà loro cura giustificare l'alunno per iscritto. Art. 34. È d'obbligo prendere visione e firmare avvisi o comunicazioni scuola-famiglia. Art. 35. Per una fattiva collaborazione scuola-famiglia è opportuna la presenza di tutti i genitori agli incontri collegiali, che sono fissati all'inizio di ogni anno scolastico secondo il calendario affisso nell'atrio dell'edificio e agli incontri individuali in un'ora settimana secondo il calendario comunicato agli alunni e affisso nell'atrio dell'edificio. Art. 36. Durante le ore di lezione non è consentito consegnare merende, materiale didattico, scarpe da ginnastica, altro, dimenticati a casa. Art. 37. È fatto divieto, essendo un luogo educativo, permanere nel cortile/giardino della scuola dopo l'uscita e/o rientrare nelle aule e nei bagni. Art. 38. È vietato agli alunni l'uso del distributore automatico di cibi e bevande. Art. 39. E' vietato fare uso di cellulari anche per scattare fotografie, registrare suoni o filmati: se usati durante le ore di lezione, i docenti sono tenuti a restituire la scheda e sequestrare il cellulare che sarà conservato in armadio blindato e restituito solo ai genitori. Art. 40. Gli alunni devono avere un comportamento corretto per l’intera giornata scolastica rispettando la privacy di tutti: - curare l’igiene personale, la correttezza del linguaggio, il decoro dei gesti, degli atteggiamenti e dell’abbigliamento; evitare la divulgazione di immagini, suoni tramite telefono cellulare, che è possibile solo con consenso degli interessati; - evitare di fare giochi o scherzi pericolosi o pesanti, prendere in giro i compagni; - evitare di ottenere denaro o altri oggetti di qualunque genere senza il consenso del proprietario. - prima di recarsi a mensa si lavano le mani; durante il pranzo mangiano con tranquillità e con modi civili, senza fretta e senza sprecare il cibo; al termine del pranzo si organizzano giochi di gruppo nel cortile o nelle rispettive aule. Art. 41. Venire a Scuola provvisti del necessario per lo svolgimento delle attività e non chiedere abitualmente in prestito ai compagni il materiale di lavoro; svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico. Art. 42. Evitare di circolare liberamente nei corridoi e/ andare nelle altre classi; rimanere uniti durante gli spostamenti della Classe per andare in palestra, a mensa, nei laboratori; è vietato, durante lo svolgimento della ricreazione come in qualsiasi altro momento, salire o scendere a piani diversi da quelli della propria classe; è vietato l'uso dell'ascensore se non accompagnati da un adulto. Art. 43. L’uso dei bagni nelle ore di lezione va fatto nei casi di effettiva necessità e sempre con il permesso degli insegnanti; durante la ricreazione l’accesso ai bagni avviene per gruppi di 2 o 3 alunni alla volta. Non si sosta troppo a lungo nei bagni o nei corridoi impedendo agli altri di accedervi. Art. 44. Nello svolgimento dell'attività motoria, è obbligatorio per tutti gli alunni essere forniti di scarpe idonee per motivi igienico-sanitari, di sicurezza personale e per salvaguardare il pavimento della palestra. Inoltre gli alunni si presenteranno alle lezioni già in tuta per utilizzare pienamente l’orario di lezione. | ||||||||||||
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CAPITOLO IV Norme di comportamento del Personale Docente Art. 45. È necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico prima di lasciare i locali scolastici durante l’orario di servizio per sopravvenuti motivi di emergenza e/o urgenza. Art. 46. È obbligatorio apporre la propria firma sul registro delle presenze e su quello di classe (orario di lezione). Art. 47. In caso di eventuale ritardo dovuto a fattori non dipendenti dalla propria volontà, si comunicherà immediatamente lo stato d'impedimento al plesso e/o al Dirigente, avendo l'accortezza di assumere servizio nel più breve tempo possibile. Art. 48. In caso di assenza il docente deve comunicare tale circostanza alla scuola dalle 7.30 alle ore 8.00 qualunque sia l'orario d'inizio del servizio, precisandone i motivi, la tipologia, la durata presumibile. Deve quindi far pervenire in segreteria domanda e certificazione medica entro e non oltre due giorni, almeno via Fax. Art. 49. Il compito di accompagnare gli alunni in palestra, nei laboratori e a mensa compete agli insegnanti di classe. Art. 50. Tutti i sussidi funzionanti con la corrente elettrica devono essere usati da docenti e collaboratori scolastici. | ||||||||||||
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CAPITOLO V Norme di comportamento del Personale non Docente Art. 51. Il personale ausiliario, oltre allo spostamento dei sussidi nell'interno della scuola, avrà cura degli stessi collaborando con il personale docente. Art. 52. Prima che gli alunni escano in giardino nell'area di propria pertinenza, il personale non docente deve esaminare gli spazi all'aperto per assicurarsi che non ci siano oggetti pericolosi per l'incolumità degli alunni. Nel caso vengano rilevate siringhe non rimovibili senza rischi, deve avvisare tempestivamente gli addetti al recupero siringhe AMA 800867035. Art. 53. Ogni collaboratore deve rimanere nel settore assegnato relativo al turno di servizio. Art. 54. Ogni collaboratore deve garantire la sorveglianza durante la permanenza degli alunni nei bagni nel settore assegnatogli. Art. 55. Il personale è tenuto a favorire lo spostamento degli insegnanti durante il cambio dell'ora sorvegliando gli alunni delle classi interessate. Art. 56. Si deve garantire la sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza dell'insegnante. Art. 57. Si deve garantire il ripristino delle condizioni igienico - sanitarie delle aule dopo la ricreazione e all'intervallo del pranzo. Art. 58. Il personale di turno in portineria deve vietare a qualsiasi persona estranea ed ai genitori di accedere, di circolare, di avere contatti con il personale e gli alunni senza preavviso alcuno. Art. 59. Il personale deve accompagnare gli alunni in ritardo nelle rispettive classi e prelevare quelli in uscita anticipata. | ||||||||||||
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CAPITOLO VI Visite culturali, campi scuola e visite di istruzione Art. 60. Le visite didattiche di un giorno, i campi scuola e i viaggi di istruzione non devono impegnare complessivamente più di sei giorni dell'anno scolastico per ciascuna classe. Art. 61. Entro la fine di ottobre, subito dopo i Consigli di classe, i coordinatori devono consegnare in segreteria e allegare al piano annuale anche quello delle visite didattiche, dei campi scuola e/o dei viaggi di istruzione. Art. 62. Per le uscite didattiche di mezza giornata, si lascia ai Consigli di classe la possibilità di modificare quanto stabilito nel piano annuale, solo in presenza di eventuali mostre o iniziative culturali non programmabili (non più di quattro). Art. 63. All'iniziativa devono partecipare almeno i 2/3 della classe. Art. 64. E' necessario almeno un accompagnatore ogni 15 alunni e uno di più in presenza di alunni diversamente abili , nel caso sia previsto l’uso di mezzi pubblici di trasporto è necessario un insegnante ogni 10 alunni . Art. 65. Per i campi scuola organizzati dal Comune di Roma, essendovi già i Responsabili della Cooperativa, è necessario soltanto un accompagnatore per classe e uno di più in presenza di alunni diversamente abili; verrà data priorità ed autorizzazione alle classi intermedie di fronte alla richiesta di finanziamenti per più classi. Art. 66. I docenti dovranno presentare in segreteria le domande per le uscite sia di mezza giornata che di una giornata, almeno 6 giorni prima della data della visita e al tempo stesso avvisare i Collaboratori del Preside al fine di provvedere alle eventuali sostituzioni. Art. 67. Per i campi scuola e i viaggi di più giorni devono essere presentati i preventivi di almeno tre Agenzie tra le quali si effettuerà la scelta secondo i criteri del Consiglio di Istituto a. scelta di Agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A – B; b. L’agenzia dovrà rispondere prima a criteri di sicurezza e poi a criteri di minore spesa; c. verranno autorizzate iniziative che non richiedano alle famiglie quote di partecipazione di particolare rilevanza). Art. 68. Il docente che propone i campi scuola e i viaggi di istruzione deve presentare domanda al Dirigente scolastico per l'autorizzazione, corredata da: la scelta dell'Agenzia e l'itinerario da parte del consiglio di classe (docenti e genitori) dovrà pervenire al Dirigente scolastico per l'autorizzazione almeno due mesi prima della partenza; elenco nominativo degli alunni; autorizzazione dei genitori; elenco degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta circa l'assunzione dell'obbligo della responsabilità alla vigilanza; Art. 69. In qualunque visita di istruzione il docente accompagnatore dovrà controllare che gli alunni indossino il tesserino di riconoscimento con l’indicazione di nome, cognome e classe. Art. 70. Le spese per le visite didattiche, i campi scuola e i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie. | ||||||||||||
REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA Art. 1 – Finalità e Compiti Definire diritti e doveri degli studenti ed istituire un organo di garanzia è un segno di volontà democratica e di coerenza pedagogica in quanto cerca di promuovere credibilità educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti. L’organo di Garanzia , istituito con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Art. 5 commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249/98) è uno strumento di tutela e garanzia ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, con il compito di: a) controllare l’effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso del regolamento d’Istituto; b) dirimere le controversie attraverso una corretta applicazione delle norme; c) prevenire ed affrontare i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; d) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Podestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina Art. 2 - Composizione L’Organo di Garanzia interno dell’Istituto è composto da: a) Dirigente scolastico, che ne assume la Presidenza; b) un docente per la scuola primaria designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri; c) un docente per la scuola secondaria di primo grado designato dal Consiglio d’Istituto tra i suoi membri ; d) due rappresentanti dei genitore designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri. I componenti dell’O. G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto Art. 3 – Ricorsi per le sanzioni disciplinari a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all’organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione mediante istanza scritta indirizzata al Presidente in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti ai fatti; b) L’Organo di Garanzia decide, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. c) Ricevuto il ricorso, il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. d) L’Organo di Garanzia, convocato dal Presidente, si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo almeno 4 giorni prima della seduta. e) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza. f) Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. g) L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. h) L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. | ||||||||||||
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REGOLAMENTO di DISCIPLINA ( D.P.R. 249/98 artt.4 e 5)
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